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Associazione Culturale

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Statuto

“Associazione Culturale Alter.NATIVA”

Articolo 1 Denominazione -Sede

E’ costituita a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, della legge 383/2000, delle leggi regionali e successive modificazioni, un’associazione di promozione sociale denominata “Associazione Culturale Alter.Nativa”.
L’associazione ha sede in Sinalunga – Via Trasimeno 18, 53048 provincia di Siena.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

Articolo 2

L’Associazione e’ libera ed è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue alcun fine di lucro.

Articolo 3 Scopi – Attività

L’Associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo culturale in ogni sua forma, favorendo gli incontri, l’amicizia, nonché lo spirito di collaborazione e gli scambi di informazioni ed esperienze tra culture diverse, nel rispetto dei principi democratici e dell’integrazione di tutte le persone, indipendentemente dalla propria razza, religione, sesso ed idee politiche.
Essa intende, sviluppare e diffondere la cultura romena e italiana, valorizzandone l’opera, l’immagine e l’ingegno in Romania, in Italia e all’Estero. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. L’Associazione si propone di favorire, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione, la valorizzazione e l’immagine della cultura romena e italiana con la creazione di iniziative, anche rivolte a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell’arte, dello sport, dello spettacolo e dell’ambiente.

L’associazione si propone di realizzare i suddetti scopi mediante:

– Attività di promozione: anche attraverso la costituzione di gruppi tematici in grado di consentire agli associati di apprendere, sviluppare e accrescere le conoscenze e le capacità che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere, dal punto di vista storico, artistico, sociale, ambientale, sportivo, ideologico e civile, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica;

– Attività culturali, ricreative e di formazione: organizzazione di mostre, visite guidate, gite, escursioni, raduni, itinerari turistici enogastronomici e di costume, workshop fotografici, conferenze, scambi culturali, corsi di formazione, saggi, tavole rotonde, convegni, seminari, manifestazioni culturali e spettacoli; organizzazione di eventi in occasione di festività, ricorrenze ed in ogni altro momento ritenuto propedeutico alle attività istituzionali; promozione di campagne su questioni ritenute rilevanti per l’Associazione; collaborazione con musei, teatri, istituzioni scientifiche, enti, laboratori di ricerca, anche di ambito internazionale, in grado di contribuire al perseguimento delle finalità associative; collaborazione con soggetti pubblici e privati finalizzati a sviluppare progetti di studio e ricerca, alla valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio e alla promozione dello sviluppo sociale, culturale ed educativo; realizzazione di attività formative, laboratori didattici per scuole e università, programmi educativi per adulti e famiglie; istituzione di biblioteche, organizzazione di attività dimostrative in genere e di altre iniziative su tematiche inerenti il settore dei beni artistici, archeologici, storici ed archivistici;

– pubblicazioni;

– distribuzione, anche periodica, di pubblicazioni su carta e on-line, di riviste, libri, registrazioni, video, filmati ed ogni altro materiale attinente alle finalità associative.

L’associazione, nello svolgimento delle proprie attività, ricorre in maniera prevalente al lavoro volontario, libero e gratuito dei soci.
L’associazione può, in casi di particolare necessità, assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione può, previa valutazione del Consiglio Direttivo, sostenere in Romania, in Italia o all’Estero, le attività, la formazione e il soggiorno di professionisti in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari.
L’Associazione può aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni con Federazioni, Consorzi, Associazioni, Enti nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi, mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa.
L’Associazione può ricevere lasciti ed elargizioni da persone fisiche, persone giuridiche, da Enti pubblici e privati.
L’Associazione può usufruire di contributi comunali, provinciali, regionali, statali, e dell’Unione Europea, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge.
L’Associazione può richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, per il sostegno e per la copertura dei costi relativi alla realizzazione di iniziative istituzionali.
In via sussidiaria e non prevalente l’Associazione potrà svolgere anche attività commerciali strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione ai fini fiscali deve considerarsi Ente non commerciale.
L’Associazione può compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta od indiretta coerente con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

Articolo 4 Durata

L’Associazione ha durata illimitata, salvo che l’assemblea straordinaria ne deliberi lo scioglimento.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

▪ dalle quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
▪ da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni, in denaro o in natura, provenienti da persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati;
▪ dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
▪ dai proventi di gestione, anche da attività commerciali marginali;
▪ da tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione e non sia in contrasto con gli scopi sociali.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la loro distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 6 Soci

Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
I Soci Fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
I Soci Ordinari sono coloro che, avendo interesse per gli scopi dell’Associazione, hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio. La loro qualità di socio è subordinata al pagamento della quota sociale.
I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per meriti in campo culturale.
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati. La domanda, su moduli prestampati, sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre i dati anagrafici, l’accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
I soci ordinari e i soci fondatori sono tenuti a versare una quota associativa annuale determinata con delibera del Consiglio Direttivo, quota che in ogni caso, non potrà mai essere restituita. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’Associazione rilascerà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.
Ciascun socio, sia in sede di ammissione che in qualunque altro momento, può liberamente versare contributi straordinari, con o senza finalizzazione.

I soci hanno diritto a:

– frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa.
– a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
– ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

I Soci in regola con il pagamento della quota, hanno diritto di partecipare all’Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta.
I Soci Onorari sono esclusi dal versamento obbligatorio della quota associativa, possono partecipare all’Assemblea ma non hanno diritto di voto.

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei deliberati degli organi sociali e degli eventuali regolamenti.

La qualifica di socio si perde per:

– decesso;
– mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
– dimissioni;
– espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Articolo 7 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione;
o l’Assemblea Generale dei Soci;
o il Consiglio Direttivo;
o il Presidente;
o il Vice-Presidente;
o il Segretario;
o il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Nell’Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.
All’Assemblea possono partecipare tutti i soci che, alla data di convocazione, risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea è convocata, almeno sette giorni prima della data fissata, dal Presidente del Consiglio Direttivo tramite missiva, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
L’Assemblea dei Soci potrà tenersi, oltre che presso la sede dell’Associazione, in altro luogo consono, non necessariamente nel territorio dello Stato Italiano.
L’Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo, precisando gli argomenti da porre in discussione, un numero di soci che dispongono, all’atto della richiesta stessa, di almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L’avviso di convocazione della riunione deve contenere:

a. l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione;
b. gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o da altra persona designata dall’Assemblea stessa.
Spetta al Presidente dell’Assemblea la verifica del diritto di intervento.
L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutino segreto.
Nel caso di scrutinio segreto, l’Assemblea potrà nominare fino a tre scrutatori.
Ogni socio potrà essere rappresentato con delega scritta da altro socio, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 9 Assemblea ordinaria e Straordinaria

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del Bilancio Consuntivo.

L’Assemblea Ordinaria:

▪ delibera sull’approvazione del bilancio annuale;
▪ elegge gli organi sociali, per nomina e/o sostituzioni dei singoli membri;
▪ approva eventuali Regolamenti interni;
▪ delibera su ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
▪ delibera sulle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria:

– approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
– delibera sullo scioglimento dell’Associazione, la sua messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori, con determinazione dei relativi poteri, e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo, nel rispetto del presente Statuto, con la presenza e il voto favorevole di 3/4 dei soci.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario ed eventuali Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all’organo amministrativo.
Il primo Consiglio Direttivo è eletto in sede di costituzione.

Il Consiglio Direttivo:

▪ elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
▪ attua le deliberazioni dell’Assemblea;
▪ redige il bilancio annuale;
▪ delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci e sulla loro espulsione;
▪ fissa annualmente l’importo della quota sociale;
▪ delibera sull’accettazione di lasciti ed elargizioni;
▪ può deliberare l’adesione ad altre associazioni, consorzi e/o enti la cui azione sia coerente con le finalità associative;
▪ può redigere l’eventuale Regolamento per il funzionamento dell’Associazione che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
▪ è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, può compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la Legge e il presente Statuto, in modo tassativo, riservano all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o 1/3 dei suoi membri lo ritengano necessario.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato tre giorni prima della data fissata anche via fax, e-mail o telefonicamente.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta ed esprime l’unità dell’Associazione.
Al Presidente spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta anche in giudizio verso i terzi; detiene la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell’associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell’organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

a. convocare e presiedere l’Assemblea;
b. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
c. verificare e curare l’osservanza dello statuto;
d. firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 12 Vice-Presidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni. In caso di vacanza della carica per decesso o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni di ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea dei soci entro 30 giorni. Può avere, su delega del Presidente, avere accesso ai fondi dell’Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Articolo 13 Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile:

▪ della redazione dei verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
▪ della tenuta dei registri contabili;
▪ del controllo e della cura della gestione amministrativa dell’Associazione, di cui riferisce al Consiglio Direttivo.

Articolo 14 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione; dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste; dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti. L’Assemblea potrà eleggere il Collegio dei Probiviri al momento in cui ne ritiene fondata la necessità. Tale Collegio sarà composto da tre soci eletti in assemblea che eleggono al loro interno un Presidente. Esso durerà in carica per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico.

Articolo 15 Esercizio sociale e Bilancio

L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
E’ obbligatorio redigere annualmente il bilancio e farlo approvare dall’Assemblea ordinaria che dovrà essere a tal fine convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 16 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residuali saranno devoluti a Enti o Associazioni con fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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P.IVA/CF 90027940528


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